
Il Codice della Navigazione è considerato la principale fonte di diritto, in Italia, nel campo dei trasporti che avvengono nelle acque marine ed interne e nello spazio aereo
L’introduzione del Codice della Navigazione risale agli anni della seconda guerra mondiale. Per l’esattezza, la sua entrata in vigore avvenne mediante il Regio Decreto 327 del 30 marzo 1942.
Codice della Navigazione afferente al campo civile
Il Codice della Navigazione è sicuramente uno dei provvedimenti storici del panorama legislativo italiano. Risalente agli anni Quaranta del secolo scorso, il Regio Decreto 327/1942 è la normativa che regolamenta i trasporti marittimi ed aerei nel territorio dell’allora Regno italiano e dell’attuale Repubblica. E’ importante sottolineare, però, come la sua applicazione riguardi l’ambito strettamente civile: difatti, navi e velivoli militari seguono norme sancite in regolamenti diversi.
Un altro aspetto giuridico fondamentale del Codice della Navigazione è la sua specialità. Questo significa, in termini pratici, che le norme del diritto civile non possono interferire o prevalere sui suoi dettami. Annessi al Codice della Navigazione vi sono, poi, due Regolamenti di attuazione dell’articolo 1331: il Regolamento per la navigazione interna, introdotto con il DPR 631 del 28 giugno 1949, ed il Regolamento per la navigazione marittima, emanato mediante il DPR 328 del 15 febbraio 1952.
Le parti che lo compongono
Il testo del Codice della Navigazione presenta 5 sezioni. La prima, che va dall’articolo 1 al 14, contiene una serie di indicazioni di tipo preliminare. La seconda, che si estende dall’articolo 15 all’articolo 686, presenta tutte le norme di base relative al trasporto in acque marine ed interne (lacuali e fluviali). La terza, che va dall’articolo 687 all’articolo 1079, regolamenta la navigazione aerea. Infine, la quarta e la quinta sezione, che vanno rispettivamente dagli articoli 1080-1265 e dagli articoli 1266-1331, contengono disposizioni di natura penale, disciplinare, transitoria e complementare.
La figura dell’esercente
Il Codice della Navigazione regolamenta, in effetti, quello che è l’esercizio del trasporto marittimo ed aereo. Colui che lo svolge è detto esercente oppure armatore, nel caso di imbarcazioni viaggianti in acque marine ed interne. Molto spesso il proprietario, che mette a disposizione i veicoli, non coincide con la figura del gestore dell’esercizio, il quale può essere un soggetto terzo che riceve tale mandato in virtù di varie formule giuridiche, come i contratti di locazione o gli usufrutti.
Le responsabilità del comandante
Secondo il Codice della Navigazione, chi rappresenta a bordo dei veicoli viaggianti l’armatore o il gestore dell’esercizio è il comandante. Tra le funzioni a lui attribuite emergono la direzione delle manovre effettuate dai mezzi nonché la costante verifica dei loro requisiti tecnici e di sicurezza. Sua cura, inoltre, è la conservazione di tutta la documentazione inerente al loro corretto funzionamento.
Il comandante, inoltre, è passibile di sanzioni non solo per infrazioni riguardanti specifiche norme del Codice della Navigazione ma anche per altre tipologie di reato. Per fare un semplice esempio, si può pensare allo sversamento di sostanze inquinanti che danneggiano sia il mare, con le sue risorse in termini di flora e fauna, che gli arenili.
Integrazioni dal diritto internazionale
In ultima analisi, è bene evidenziare come i dettami del Codice della Navigazione siano stati integrati nei decenni scorsi da ulteriori provvedimenti legislativi di valore internazionale. Tra questi emergono senza dubbio tre Convenzioni di Bruxelles: le prime due, risalenti al 1924 ed al 1957, disciplinano la limitazione di responsabilità dei proprietari di imbarcazioni; la terza, invece, contempla sanzioni per i danni ambientali causati dagli idrocarburi.